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Rifiuti radioattivi: modifiche del Ministero alla classificazione

lentepubblica.it • 26 Agosto 2015

biohazard, rifiuti radioattiviSi applica d’ora in poi la nuova classificazione dei rifiuti radioattivi. Il relativo decreto ministeriale – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  – che sostituisce la classificazione definita dalla Guida Tecnica n. 26 del 1987 è entrato in vigore.

 

Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi e facendo riferimento anche agli standard internazionali.

 

La classificazione dei rifiuti radioattivi del 1987, si è basata, in particolare, sulle proprietà radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro gestione ma, negli ultimi anni, le raccomandazioni internazionali emanate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea) hanno orientato i criteri di classificazione dei rifiuti radioattivi, soprattutto in riferimento alle modalità di smaltimento di detti rifiuti ritenute idonee ed individuate per categorie.

 

La nuova classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati. All’atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell’obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.

 

La classificazione, però, non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell’ambiente sotto forma di effluenti, né ai residui contenenti radionuclidi di origine  naturale provenienti da alcune attività lavorative che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva per le attività industriali comportanti l’utilizzo di materie con radionuclidi naturali.

 

Il Mttm classifica rifiuti radioattivi in 5 categorie: a vita media molto breve; di attività molto bassa; di bassa attività; di media attività; di alta attività. Le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dovranno essere oggetto di apposite guide tecniche, e lo fa coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale che attua quella comunitaria: ossia la direttiva Euraton del 2011 (la numero 70), che istituisce un quadro per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

 

La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare infatti, mira ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l’ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future.  Tanto che secondo il legislatore la produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, sia in termini di attività sia in termini di volume. Tanto che i rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.

Fonte: Green Report (www.greenreport.it) - articolo di Eleonora Santucci
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